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Laboratorio Analisi e Tecnologie Ambientali
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In Italia ci sono 38.556 procedimenti di bonifica censiti, quasi un Comune su due è coinvolto, eppure il 70% dei procedimenti conclusi si è chiuso senza richiedere alcun intervento effettivo. Questi dati del IV Rapporto ISPRA (dati al 1° gennaio 2024) cambiano radicalmente la prospettiva con cui imprenditori, amministratori e investitori dovrebbero guardare al tema dei siti contaminati. Questo articolo analizza cosa significano realmente questi numeri e come funziona il quadro normativo — dalla caratterizzazione all'analisi di rischio sito-specifica.
Quando un imprenditore scopre che sul proprio terreno è necessario avviare un procedimento di bonifica, la reazione più comune è di allarme. Costi imprevedibili, lungaggini amministrative, vincoli che bloccano qualsiasi progetto di valorizzazione, responsabilità difficili da quantificare. L'associazione mentale tra "sito con procedimento aperto" e "area irrecuperabile" è radicata, e in molti casi frena decisioni che potrebbero invece creare valore.
I dati, però, raccontano qualcosa di diverso.

Il IV Rapporto ISPRA sulle bonifiche dei siti contaminati — pubblicato a gennaio 2026 con dati aggiornati al 1° gennaio 2024 — offre la rilevazione più completa mai realizzata in Italia su questo tema. Il quadro è questo: 38.556 procedimenti di bonifica censiti nella banca dati nazionale MOSAICO, di cui 16.365 ancora in corso e 22.191 già conclusi.
Il 46% dei Comuni italiani — 3.619 su circa 7.900 — ha almeno un procedimento in corso. Su scala nazionale vengono avviati in media circa 1.190 nuovi procedimenti ogni anno. In Lombardia, che è la regione con la maggiore concentrazione industriale storica, si concentra il 28% dei procedimenti che si trovano attualmente in fase di intervento. Piemonte e Toscana seguono, rispettivamente con il 12% e l'11%.
Numeri che, a prima vista, possono sembrare allarmanti. Diventano più leggibili quando si guarda alla distribuzione dimensionale: il 70% delle superfici interessate ha una superficie inferiore a 10.000 metri quadri. Il 30% è addirittura inferiore al migliaio di metri quadri. Solo il 18% supera i 20 ettari. Non si tratta quasi mai di vasti comprensori industriali dismessi: nella maggior parte dei casi sono realtà circoscritte, spesso legate a singoli siti produttivi o a contaminazioni storiche localizzate.
Tra tutti i dati del Rapporto ISPRA, ce n'è uno che merita una riflessione specifica. Il 70% dei procedimenti regionali conclusi si è chiuso senza che fosse necessario alcun intervento di bonifica o messa in sicurezza. L'avvio di un procedimento, quindi, non implica automaticamente l'obbligo di bonificare. Tale obbligo emerge solo dopo che le valutazioni tecniche successive hanno stabilito la necessità effettiva di un intervento.
Cosa succede in quel 30% in cui l'intervento è invece necessario? Le tempistiche sono molto più gestibili di quanto l'immaginario collettivo suggerisca. Metà dei procedimenti che prevedono un intervento si chiude entro quattro anni. Solo il 25% richiede otto anni o più, e la durata è fortemente correlata alle dimensioni del sito: superfici maggiori tendono ad allungare i tempi in modo significativo.
La ragione per cui tanti procedimenti si chiudono senza intervento risiede in un meccanismo normativo che è spesso sottovalutato: l'analisi di rischio sito-specifica.
Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V. Non è necessario conoscerne i dettagli procedurali nel dettaglio per capire la logica che governa l'intero sistema.
L'avvio di un procedimento di bonifica — che può essere innescato da un evento inquinante accidentale, dalla scoperta di una contaminazione storica, o da attività di scavo che portano alla luce situazioni pregresse — non obbliga automaticamente a rimuovere fisicamente tutto il materiale contaminato. Obbliga prima di tutto a capire cosa c'è e in che misura è pericoloso, tenendo conto di dove si trova e di come viene utilizzato.
Il piano di caratterizzazione è il documento tecnico che descrive lo stato del sito: quali contaminanti sono presenti, in quali concentrazioni, in quali matrici (suolo superficiale, sottosuolo, acque di falda), e come si distribuiscono spazialmente. È un'attività di analisi e indagine ambientale che richiede campionamenti accurati, metodiche analitiche validate e un piano di indagine coerente con le caratteristiche del sito. Fatta bene, consente di costruire una base conoscitiva solida su cui si fondano tutte le decisioni successive.
La caratterizzazione è uno strumento conoscitivo. Un sito caratterizzato correttamente è un sito di cui si conosce con precisione la situazione: questo ha un valore in sé, sia dal punto di vista della gestione del rischio sia da quello immobiliare e commerciale.
Questo è il meccanismo che spiega perché la maggior parte dei procedimenti si chiude senza intervento. Dopo la caratterizzazione, il D.Lgs. 152/2006 prevede che venga effettuata un'analisi di rischio sito-specifica, che determina le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) in funzione della destinazione d'uso del sito.
Il concetto è relativamente semplice. Un terreno destinato a uso industriale o commerciale non espone le persone agli stessi rischi di uno destinato a verde pubblico o residenziale. Le vie di esposizione sono diverse, le modalità di contatto con il suolo sono diverse, e quindi le concentrazioni di contaminanti che risultano accettabili possono essere significativamente più alte. L'obiettivo non è raggiungere un livello assoluto di "purezza" del suolo, ma garantire che le concentrazioni presenti non comportino un rischio accettabile per la salute umana e per l'ambiente, tenuto conto di come il sito verrà effettivamente utilizzato.
Questo principio ha implicazioni importanti per chi gestisce un'area industriale o valuta un'acquisizione. La stessa concentrazione di un contaminante può richiedere un intervento in un contesto e non richiederlo in un altro. Decidere prima la destinazione d'uso futura dell'area — e farlo in modo coerente con i vincoli urbanistici — può incidere direttamente sull'obbligo o meno di procedere a una bonifica, e quindi sui costi totali dell'operazione.

Quando l'analisi di rischio stabilisce che è necessario intervenire, il D.Lgs. 152/2006 prevede due strade principali. La bonifica vera e propria mira a ridurre le concentrazioni dei contaminanti fino al raggiungimento delle CSR definite per quel sito specifico. La messa in sicurezza permanente (MISP), invece, non rimuove la contaminazione ma la isola, impedendo che si diffonda o che venga a contatto con persone o acque. La MISP è tecnicamente ammessa ma può comportare vincoli d'uso permanenti sull'area e obblighi di monitoraggio nel tempo: elementi che incidono sulla commerciabilità e sulla valorizzazione futura del sito e che devono essere valutati con attenzione già in fase progettuale.
Le fonti di seguito sono esclusivamente istituzionali. Nessuna fonte commerciale o promozionale.
ISPRA — Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
IV Rapporto "Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia" — dati al 1° gennaio 2024. Contiene l'analisi completa dei 38.556 procedimenti censiti nella banca dati MOSAICO.
Versione inglese del rapporto | Comunicato SNPA (italiano)
MOSAICO — Banca dati nazionale sui procedimenti di bonifica
Sistema informativo realizzato da ISPRA in ambito SNPA. Consente la consultazione pubblica dei procedimenti di bonifica suddivisi per regione e per stato di avanzamento.
mosaicositicontaminati.isprambiente.it
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — Norme in materia ambientale (Codice dell'Ambiente)
La norma di riferimento per i siti contaminati è la Parte IV, Titolo V. Disponibile in versione consolidata su Normattiva.
Testo consolidato su Normattiva