Industrie NORM e D.Lgs. 101/2020: la nuova banca dati INAIL sul Portale Agenti Fisici

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Radioprotezione industriale: uno strumento utile per orientarsi nei settori convenzionali con presenza di radionuclidi naturali

Il Dipartimento INAIL di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha reso disponibile sul Portale Agenti Fisici (PAF) una banca dati dedicata ai settori industriali con presenza di NORM, cioè Naturally Occurring Radioactive Material. Lo strumento nasce dal progetto BRIC INAIL ID30 del 2019 ed è illustrato in una factsheet pubblicata nel 2025. La banca dati copre dieci settori industriali e raccoglie dati riferiti a sette radionuclidi naturali appartenenti alle catene di decadimento di uranio e torio, oltre al potassio-40.

Per molte imprese questo non è un tema immediato. E proprio qui sta l'utilità dello strumento: aiutare a capire se il proprio settore produttivo rientra in un ambito che, dopo il D.Lgs. 101/2020, merita una maggiore attenzione radioprotezionistica.

Cosa si intende per NORM

Con il termine NORM si indicano materiali che, nell'ambito di normali processi industriali, possono contenere concentrazioni non trascurabili di radionuclidi di origine naturale. Non si tratta di materiali radioattivi "per definizione" né di sostanze impiegate per applicazioni radiologiche. La loro rilevanza emerge perché alcuni processi produttivi possono concentrare radionuclidi naturali in materie prime, prodotti, residui o effluenti.

Il riferimento normativo italiano è il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che ha attuato la direttiva 2013/59/Euratom. Per i NORM il punto di riferimento è il Titolo IV, Capo II, che ha ampliato il perimetro dei settori coinvolti rispetto alla disciplina precedente. Lo stesso decreto disciplina anche il tema del radon in un'altra parte del testo, che merita però un approfondimento separato e più specifico.

I settori industriali interessati

L'Allegato II del D.Lgs. 101/2020 individua le pratiche industriali che ricadono nel perimetro NORM. La banca dati disponibile sul PAF ne copre al momento dieci, selezionando quelli di maggiore rilevanza applicativa.

Tra i comparti in cui un'azienda può riconoscere la propria attività ci sono l'industria del cemento, la lavorazione di ceramiche e refrattari, i processi che utilizzano zircone e zirconio, la metallurgia non ferrosa — in particolare i comparti di stagno, rame, alluminio e ferroleghe — l'industria fosfatica e dei fertilizzanti, l'estrazione e il trattamento di acque sotterranee profonde e il settore oil & gas, dove il tema tipico è la presenza di depositi e incrostazioni radioattive nelle tubazioni di produzione.

Laboratorio LATA

Cosa contiene la banca dati

La consultazione parte dalla selezione del settore industriale. Da lì è possibile filtrare i dati per categoria del materiale nel ciclo produttivo, per esempio materia prima, residuo, intermedio, prodotto o effluente, e anche per tipologia fisica del materiale. Il sistema restituisce i valori medi di concentrazione di attività per ciascun radionuclide, insieme al numero di campioni considerati e ai riferimenti bibliografici utilizzati.

Il valore pratico della banca dati sta proprio qui: non nel dare una risposta definitiva sul singolo sito o sul singolo impianto, ma nel fornire ordini di grandezza attesi e un primo orientamento per capire se il proprio contesto produttivo merita un approfondimento specifico.

Uno strumento utile, ma non sostitutivo degli adempimenti

Questo è il punto più importante da chiarire. La banca dati ha una funzione informativa e di orientamento. Può aiutare esercenti, RSPP, consulenti e tecnici a leggere meglio il proprio contesto, ma non sostituisce gli obblighi di misurazione previsti dalla norma.

Per le attività che ricadono nel perimetro NORM, l'articolo 22 del D.Lgs. 101/2020 impone la misurazione delle concentrazioni di attività sui materiali del ciclo produttivo entro tempi definiti, a prescindere dall'esito di qualunque valutazione preliminare. Quando i valori superano i livelli di esenzione stabiliti dalla norma, la nomina dell'Esperto in Radioprotezione è obbligatoria, e la sua relazione tecnica confluisce nella valutazione dei rischi aziendale.

Il collegamento con il DVR

Per le imprese che rientrano nei settori NORM, il D.Lgs. 101/2020 non crea un sistema del tutto separato rispetto alla gestione ordinaria dei rischi. Le valutazioni radioprotezionistiche richieste dalla norma entrano nel quadro più ampio della valutazione dei rischi aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/08. È proprio in questo passaggio che molte aziende si accorgono di essere coinvolte: durante audit di compliance, aggiornamenti del DVR o verifiche su impianti e processi produttivi.

Fonti e approfondimenti

Le fonti di seguito sono esclusivamente istituzionali. Nessuna fonte commerciale o promozionale.

INAIL — Factsheet DIMEILA 2025. "La banca dati dei settori industriali con presenza di Norm sul portale agenti fisici (PAF)", a cura di W. D'Amico, F. Duchi, F. Leonardi, R. Trevisi. Scheda informativa sulla nuova banca dati, sul progetto BRIC ID30 del 2019 e sulle sue finalità. Scheda sul catalogo generale INAIL.

Portale Agenti Fisici (PAF) — Sezione Radiazioni Ionizzanti Naturali / NORM. Pagina introduttiva alla sezione dedicata ai NORM sul Portale Agenti Fisici, realizzato dall'Azienda USL Toscana Sud Est in collaborazione con INAIL. Contiene definizioni, quadro normativo, metodiche di valutazione e documentazione. portaleagentifisici.it — sezione NORM.

Portale Agenti Fisici (PAF) — Banca Dati Industrie NORM. Accesso diretto alla consultazione per settore industriale e tipologia di materiale. portaleagentifisici.it — Banca Dati NORM.

D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101. Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom. Testo consolidato su Normattiva. Il riferimento specifico per i NORM è il Titolo IV Capo II, con l'Allegato II (settori industriali) e l'articolo 22 (obblighi dell'esercente). Testo consolidato su Normattiva.

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Autore LATA
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