LATA
Laboratorio Analisi e Tecnologie Ambientali
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Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, è entrato in una fase pienamente rilevante per le imprese a partire dalla fine del 2025. Il testo coordinato è in vigore dal 31 dicembre 2025, ma non tutte le novità operano nello stesso modo o con la stessa decorrenza: alcune disposizioni sono immediatamente applicabili, altre richiedono decreti attuativi, linee guida o scadenze successive. L’intervento modifica in più punti il D.Lgs. 81/2008 e incide su premio assicurativo INAIL, vigilanza nei subappalti, patente a crediti, tracciamento dei mancati infortuni e modelli organizzativi rilevanti anche ai fini del D.Lgs. 231/2001.
La scelta dello strumento del decreto-legge segnala la volontà del legislatore di intervenire rapidamente su un tema che continua a presentare profili critici. Il quadro provvisorio INAIL relativo al 2025, diffuso nei primi mesi del 2026, conferma una situazione ancora problematica: aumento delle denunce di infortunio, crescita delle malattie professionali e oltre mille casi mortali denunciati. Questo dato non può essere letto come la causa immediata del decreto, che è del 31 ottobre 2025, ma conferma che il tema della prevenzione non aveva perso urgenza nel momento in cui il Governo è intervenuto. Il quadro provvisorio 2025 rilanciato su base INAIL si inserisce infatti in una tendenza che il legislatore ha ritenuto di affrontare con misure premiali, rafforzamento dei controlli e nuovi obblighi organizzativi.
L’articolo 3 del testo coordinato orienta l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in via prioritaria verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato. La notifica preliminare dei cantieri deve inoltre indicare espressamente le imprese che operano in subappalto, aumentando la leggibilità della filiera per gli organi di controllo. La base normativa è l’articolo 3 del testo coordinato.
Lo stesso articolo introduce una nuova disciplina della tessera di riconoscimento nei cantieri edili in appalto e subappalto, estendibile anche ad altri ambiti ad alto rischio individuati con successivo decreto ministeriale. Il badge dovrà essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e potrà essere disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il SIISL. Per i lavoratori assunti attraverso il SIISL, la tessera digitale è prevista in forma automatica e precompilata. Anche qui, però, la piena operatività dipende dal decreto ministeriale attuativo previsto dal comma 3, che dovrà definire modalità applicative, tecnologie utilizzabili e trattamenti informativi. L’INL ha già fornito prime indicazioni di lettura, ma il quadro resta subordinato al completamento degli atti attuativi.
La disciplina della patente a crediti in edilizia viene rafforzata in modo significativo. Per chi opera senza patente o con un numero di crediti inferiore alla soglia minima, la sanzione amministrativa sale da 6.000 a 12.000 euro e resta esclusa dalla procedura di diffida. Si tratta di un incremento rilevante, che modifica il rischio economico soprattutto per le imprese meno strutturate. La modifica è contenuta sempre nell’articolo 3.
Per le condotte realizzate dal 1° gennaio 2026, la decurtazione di cinque crediti per singolo lavoratore irregolare si applica in tutti i casi di impiego di lavoro nero, senza più il precedente riferimento a una durata minima dell’illecito. In presenza di aggravanti, come l’impiego di minori, di cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno o di beneficiari di misure di inclusione sociale, la decurtazione aumenta di un ulteriore credito per ogni lavoratore coinvolto. Un altro passaggio importante riguarda il momento procedurale della decurtazione: oggi interviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento, non nel momento dell’accertamento stesso. Questo chiarimento incide sulle garanzie procedurali, senza attenuare il contenuto sostanziale della sanzione. Le note e i chiarimenti INL aiutano a leggere il passaggio operativo.
L’articolo 15 introduce un obbligo specifico per le imprese con più di quindici dipendenti: identificare, tracciare e analizzare i mancati infortuni, cioè i near miss, come eventi correlati al lavoro che avrebbero potuto produrre un danno ma non lo hanno fatto. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto dovranno essere adottate linee guida nazionali, mentre un successivo decreto ministeriale definirà le modalità di comunicazione dei dati aggregati relativi agli eventi registrati e alle azioni correttive o preventive adottate. La previsione è contenuta nell’articolo 15.
Il legislatore, però, non parte da zero. Lo stesso articolo valorizza gli strumenti già sviluppati dall’INAIL e le procedure già adottate in azienda, evitando duplicazioni inutili. Questo significa che per molte imprese il tema non sarà inventare da capo un sistema di segnalazione, ma strutturarlo in modo coerente con il quadro che sarà definito dalle linee guida nazionali. Per chi ha già un sistema di gestione della sicurezza evoluto il passaggio può essere relativamente lineare; per le altre imprese si tratta di un cambio organizzativo vero, che richiede procedure, ruoli, raccolta delle segnalazioni e analisi delle cause.
L’articolo 10 sostituisce, nell’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, il riferimento alla British Standard OHSAS 18001:2007 con quello alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024. La modifica non è solo terminologica. La ISO 45001 si fonda su una logica più aggiornata, che include analisi del contesto, approccio basato sul rischio, maggiore coinvolgimento dei lavoratori e una struttura documentale diversa rispetto al vecchio standard. La modifica è espressa nell’articolo 10, mentre UNI consente di identificare con precisione il riferimento normativo aggiornato.
Qui, però, va evitata una semplificazione frequente. Il testo non dice che la conformità alla ISO 45001 produce automaticamente un’esimente piena ai fini del D.Lgs. 231/2001. Dice piuttosto che i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o alla UNI EN ISO 45001 si presumono conformi ai requisiti dell’articolo 30 per le parti corrispondenti. Per le imprese, questo è comunque un elemento importante: chi ha costruito il proprio modello organizzativo sulla OHSAS 18001 dovrà valutare l’aggiornamento; chi sta implementando ora un sistema di gestione ha invece un riferimento tecnico più coerente con il quadro normativo attuale.
L’articolo 1 autorizza l’INAIL, dal 1° gennaio 2026, a rivedere le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. L’obiettivo è accentuare la differenza economica tra imprese che investono in prevenzione e imprese che presentano profili di rischio peggiori. L’articolo 1 del testo coordinato prevede anche l’esclusione dal beneficio per le aziende che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro, oltre a un flusso informatizzato verso l’INAIL delle relative sentenze definitive.
Secondo le indicazioni INAIL diffuse all’inizio del 2026, il nuovo sistema si applica in via provvisoria dal 1° gennaio 2026 nelle more del decreto interministeriale attuativo, e nei casi di non significatività della Posizione Assicurativa Territoriale la riduzione sale dal 5% al 13%. È un passaggio che può avere effetti economici concreti soprattutto per le piccole e medie imprese. In termini manageriali il messaggio è chiaro: la sicurezza non incide solo sul rischio sanzionatorio o reputazionale, ma anche sul costo assicurativo annuo. Le comunicazioni e i dati INAIL sono il punto da monitorare per la concreta applicazione.

Il provvedimento contiene anche altri interventi che meritano attenzione. Tra le misure generali di tutela dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 entra la programmazione di misure di prevenzione delle condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro. L’aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene esteso anche alle imprese con meno di quindici dipendenti, con modalità demandate alla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La Conferenza Stato-Regioni è chiamata ad aggiornare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori, vengono rivisti alcuni requisiti tecnici in materia di lavori in quota, e dal 1° aprile 2026 le comunicazioni obbligatorie possono essere effettuate anche tramite SIISL. Il dossier della Camera è una fonte utile per avere una mappa organica di queste novità.
Per le aziende il DL 159/2025 richiede un lavoro coordinato su più fronti. Il Documento di Valutazione dei Rischi va verificato alla luce delle nuove misure generali di tutela, in particolare sul versante delle condotte violente o moleste. Chi ha un modello organizzativo costruito su riferimenti ormai superati deve valutare l’aggiornamento. Le imprese con più di quindici dipendenti devono prepararsi a formalizzare un sistema di gestione dei near miss, o a rendere più strutturato quello che eventualmente già esiste. Anche la formazione richiede pianificazione, sia per i ruoli classici della prevenzione sia per i nuovi profili organizzativi introdotti o rafforzati dal decreto.
Dal punto di vista economico e gestionale, il nuovo quadro rende ancora più evidente una cosa: la sicurezza non è solo un obbligo giuridico. È un fattore che incide su premio assicurativo, tenuta organizzativa, rischio sanzionatorio e capacità dell’impresa di dimostrare un sistema di prevenzione credibile. Per questo, una lettura puramente formale del decreto rischia di essere insufficiente. Servono valutazione tecnica, aggiornamento documentale e un coordinamento concreto tra consulenza, formazione e gestione operativa.
Su questo terreno il Laboratorio LATA affianca le imprese nelle attività di valutazione dei rischi, formazione HSE e audit connessi ai modelli organizzativi, integrando la consulenza sulla sicurezza con le competenze ambientali e analitiche già presenti nella struttura.