LATA
Laboratorio Analisi e Tecnologie Ambientali
Via Pitagora, 21 - 20128 Milano
P.Iva 09863230158
Il radon è un gas radioattivo di origine naturale, invisibile, inodore, privo di sapore. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro lo classifica come cancerogeno di gruppo 1 dal 1988. L'Istituto Superiore di Sanità stima che sia all'origine di oltre 3.000 casi di tumore polmonare all'anno in Italia, la seconda causa dopo il fumo.
Per un amministratore delegato o un dirigente di una pubblica amministrazione il dato sanitario, da solo, non impone decisioni. Le decisioni arrivano dal D.Lgs. 101/2020 e dal Piano Nazionale d'Azione per il Radon 2023-2032, che hanno trasformato la misurazione del gas in un obbligo per molte tipologie di luoghi di lavoro. Le Regioni stanno pubblicando in Gazzetta Ufficiale l'elenco dei comuni in cui quell'obbligo si estende anche ai piani terra e ai seminterrati. Chi gestisce uffici, scuole, impianti, siti produttivi deve oggi sapere se ricade in quel perimetro.
Il radon deriva dal decadimento radioattivo dell'uranio insieme ai radionuclidi delle relative catene di decadimento, presente in quantità variabili nelle rocce e nel suolo. È un gas nobile chimicamente inerte. Attraverso le porosità del terreno risale verso la superficie, si disperde in atmosfera all'aperto, si accumula negli ambienti chiusi. I locali più a rischio sono gli interrati, i seminterrati, i piani terra privi di vespaio ventilato — in particolare quelli costruiti su suoli permeabili o fratturati, in aree dove il sottosuolo è ricco di uranio e radio.
I danni sanitari derivano dall'inalazione dei prodotti di decadimento, non del radon in sé. Queste particelle si legano al particolato presente nell'aria e, una volta respirate, si depositano nell'epitelio bronchiale. Le radiazioni alfa che emettono possono danneggiare il DNA cellulare; quando il danno non viene riparato, nel tempo può contribuire all'insorgenza del tumore polmonare. Tra esposizione e manifestazione della malattia possono passare decenni.
L'analisi combinata dei tredici principali studi epidemiologici europei di tipo caso-controllo (Darby et al., 2005) ha stabilito che il rischio relativo di tumore polmonare cresce del 16% ogni 100 Bq/m³ di aumento della concentrazione media, su un'esposizione trentennale. Non esiste una soglia sotto la quale il rischio si azzera: il principio di radioprotezione riconosciuto a livello internazionale è l'ALARA (as low as reasonably achievable), che richiede di ridurre la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, anche sotto i valori di riferimento normativi.
Il rischio cresce in modo molto marcato nei fumatori a causa dell'effetto sinergico tra fumo e radon. Tra chi non ha mai fumato, invece, il radon è la prima causa di cancro al polmone.
La media nazionale italiana di radon indoor, stimata dall'indagine ISS-ENEA del 1989-1991, si attesta intorno ai 70 Bq/m³. La variabilità territoriale è ampia: si va da regioni con medie inferiori ai 50 Bq/m³ ad aree dove singole abitazioni hanno registrato valori di migliaia di Bq/m³.
Il testo di riferimento è il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom sulla radioprotezione. Il D.Lgs. 203/2022 è intervenuto due anni dopo con disposizioni integrative e correttive. Il Titolo IV Capo I disciplina le esposizioni al radon negli ambienti di vita e di lavoro.
L'articolo 12 fissa i livelli di riferimento della concentrazione media annua. Per i luoghi di lavoro e per le abitazioni costruite prima del 31 dicembre 2024 vale la soglia dei 300 Bq/m³. Per le abitazioni costruite dopo quella data scende a 200 Bq/m³.
L'articolazione tra il 101/2020 e l’81/08 è un punto che sfugge spesso nella lettura. L'articolo 244 del 101/2020 modifica l'articolo 180 comma 3 del Testo Unico Sicurezza: la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dalle disposizioni speciali di radioprotezione, nel rispetto dei principi generali del Titolo I dell'81/08. La relazione tecnica delle misurazioni di radon entra così come parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'articolo 17 dell'81/08. Il rischio radon si valuta con le metodologie del decreto di radioprotezione, ma confluisce nello stesso DVR che raccoglie tutti gli altri rischi aziendali.
Il Piano Nazionale d'Azione per il Radon 2023-2032 è stato adottato con DPCM 11 gennaio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 febbraio 2024. Il Piano si articola su tre assi — misurare, intervenire, coinvolgere — e fissa obiettivi decennali misurabili: riduzione della concentrazione nei luoghi di lavoro sopra i 300 Bq/m³, bonifica di almeno la metà delle abitazioni in area prioritaria oltre i 200 Bq/m³. Attribuisce ruoli specifici a ISS, ISIN, ISPRA, INAIL e Regioni.

L'articolo 11 del D.Lgs. 101/2020 affida alle Regioni e alle Province autonome l'individuazione delle aree prioritarie: quelle in cui la stima della percentuale di edifici che superano i 300 Bq/m³ al piano terra è pari o superiore al 15%. Nei comuni ricadenti in area prioritaria scattano gli obblighi di misurazione per i luoghi di lavoro al piano terra e nei seminterrati, in aggiunta a quelli già previsti per i locali sotterranei ovunque ubicati.
Al 26 marzo 2026 nove tra Regioni e Province autonome hanno completato la prima individuazione e pubblicato l'elenco in Gazzetta Ufficiale. Per le quattro regioni del nord dove si concentra la maggior parte delle aziende e delle amministrazioni seguite dal Laboratorio LATA il quadro è il seguente.
La Regione Lombardia ha pubblicato la prima identificazione con la DGR XII/508 del 26 giugno 2023, portata in Gazzetta Ufficiale il 9 settembre 2023. I comuni classificati sono novanta, distribuiti tra le province di Bergamo (trentaquattro, il numero più alto), Brescia, Lecco, Sondrio, Varese e Milano. ARPA Lombardia ha condotto la mappatura su misurazioni raccolte in oltre cinquecento comuni. La media regionale storica si attesta intorno ai 116 Bq/m³, superiore alla media nazionale.
Il Piemonte è stato tra le prime regioni italiane a pubblicare l'elenco. La DGR 61-6054 del 25 novembre 2022 ha individuato trentasette comuni in area prioritaria, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2023. ARPA Piemonte ha affiancato all'elenco delle aree prioritarie una seconda categoria — duecentoquarantuno aree di attenzione, comuni in cui la probabilità di superamento è compresa tra il 10% e il 15%, o con caratteristiche geologiche affini alle aree prioritarie. Le aree di attenzione non hanno effetto giuridico diretto; servono a orientare le campagne di monitoraggio successive. L'ISS stima circa trecento casi annui di tumore polmonare attribuibili al radon nella sola regione.
Il Veneto ha pubblicato più di recente. La DGR 464 del 2 maggio 2025 individua ventuno comuni concentrati in quattro zone di elevata variabilità geologica: i Colli Euganei, l'area di Recoaro e delle Valli del Pasubio, l'Altopiano dei Sette Comuni, la Valle d'Ampezzo con le zone del Piave e di Agordo. La base dati di ARPAV comprende oltre 2.600 misurazioni raccolte a partire dal 1989. Tra il 2003 e il 2018 l'Agenzia ha monitorato oltre 1.500 istituti scolastici in 210 comuni della regione.
Con presa d'atto pubblicata sul BURERT dell'11 marzo 2026, la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato che, sulla base dei dati oggi disponibili, nessun comune del territorio regionale supera la soglia del 15% prevista dall'articolo 11. La media storica regionale è di circa 43 Bq/m³, sotto la media nazionale. Il gruppo di lavoro tecnico coordinato da Arpae prosegue l'allineamento al PNAR.
L'assenza di aree prioritarie in Emilia-Romagna non esclude il radon dal perimetro di attenzione delle aziende e delle amministrazioni regionali. Gli obblighi di misurazione si applicano comunque ai luoghi di lavoro sotterranei, agli stabilimenti termali e alle tipologie specifiche individuate dal Piano Nazionale. Un archivio in scantinato, un impianto di trattamento acque in vasche interrate, una cantina aziendale, una struttura termale restano dentro il decreto a prescindere dal comune in cui si trovano.
Obblighi operativi per aziende e pubbliche amministrazioni
L'articolo 16 del D.Lgs. 101/2020 individua quattro tipologie di luoghi di lavoro soggetti all'obbligo di misurazione: luoghi di lavoro sotterranei, stabilimenti termali, luoghi di lavoro in locali seminterrati o al piano terra ubicati in aree prioritarie, specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate dal PNAR. La definizione di sotterraneo è tecnica: un locale con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, a prescindere dal contatto diretto con il terreno circostante.
La misurazione deve essere effettuata da un servizio di dosimetria riconosciuto — INAIL e ISIN gestiscono il riconoscimento — secondo le modalità dell'Allegato II del decreto. Il metodo standard impiega dosimetri passivi a tracce, posizionati per dodici mesi complessivi articolati in due semestri, così da catturare le variazioni stagionali. La concentrazione media annua si calcola come media pesata sulle durate temporali di misura.
L'articolo 17 definisce il percorso successivo.
L'articolo 18 regola le comunicazioni. In caso di superamento del livello di riferimento l'esercente trasmette una relazione ai servizi territoriali competenti — ASL, ARPA/APPA, Ispettorato Nazionale del Lavoro — e al Ministero del Lavoro. Una seconda comunicazione va inviata al termine delle operazioni di risanamento, con la descrizione degli interventi adottati e i risultati della misurazione di verifica.
L'INAIL ha pubblicato nel 2024, tramite il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA), un factsheet a cura di R. Trevisi e F. Leonardi con indicazioni operative dettagliate, utile per RSPP, datori di lavoro e professionisti della prevenzione.
Nel PNAR le scuole — dai nidi alle secondarie — sono trattate come edifici di interesse prioritario. In un'aula sono presenti insieme lavoratori e popolazione particolarmente vulnerabile; i bambini vi trascorrono una quota rilevante del tempo di esposizione non domestica, e una concentrazione elevata contribuisce alla dose cumulata individuale fin dalla prima infanzia.
Le campagne regionali mostrano la scala dell'intervento necessario. ARPAV in Veneto ha monitorato 1.513 edifici scolastici in 210 comuni tra il 2003 e il 2018. ARPA Piemonte ha integrato le scuole nei programmi di misurazione delle aree prioritarie, insieme all'edilizia residenziale pubblica e ai municipi. La Regione Lombardia, con la Legge Regionale 3/2022, ha reso obbligatoria per i comuni l'integrazione dei regolamenti edilizi con norme tecniche anti-radon, con scadenza al marzo 2023.
Dal 2 febbraio 2026 è in vigore una novità che tocca direttamente l'edilizia pubblica: i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia, adottati con DM MASE 24 novembre 2025 (GU n. 281 del 3 dicembre 2025). Il nuovo CAM, che sostituisce quello del 2022, richiede al progettista di allegare alla Relazione CAM un programma di monitoraggio radon, con requisiti specifici sulla qualità dell'aria indoor. Il risultato pratico è che la prevenzione del radon entra nei capitolati di gara come requisito cogente — per uffici pubblici, scuole, strutture sanitarie, nuove costruzioni e ristrutturazioni — a prescindere dal comune in cui sorgono.
Il Titolo XVI del D.Lgs. 101/2020 disciplina l'apparato sanzionatorio. Le inadempienze sul radon sono assistite da sanzioni penali e amministrative.
L'esercente che omette le misurazioni nei termini previsti è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 15.000 euro. L'esercente che non si avvale dell'Esperto in interventi di risanamento, o che non attua le misure correttive, risponde con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 20.000 euro. Le omissioni delle comunicazioni obbligatorie sono punite con ammende graduate.
Il quadro sanzionatorio si intreccia con quello del D.Lgs. 81/08. Un DVR incompleto sul fronte radon espone il datore di lavoro a responsabilità prevenzionistica; per le imprese che hanno adottato modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 si apre un ulteriore profilo di criticità sul versante della responsabilità amministrativa dell'ente.
Gestire il rischio radon in un'organizzazione richiede di tenere insieme competenze che raramente coesistono all'interno dell'azienda o dell'ente: radioprotezione, sicurezza sul lavoro, analisi chimica e fisica, valutazione di dose, rapporti con gli organi di vigilanza. PMI ed enti locali quasi mai dispongono di tutte queste figure, né dell'organizzazione capace di far dialogare servizio di dosimetria, Esperto in risanamento e RSPP.
Il percorso tipico include il sopralluogo iniziale per identificare i locali soggetti a obbligo, la programmazione della misurazione annuale secondo l'Allegato II, l'interpretazione dei risultati, la progettazione delle eventuali misure correttive, la verifica di efficacia, l'aggiornamento del DVR. Ogni passaggio produce documentazione tecnica che verrà esaminata, all'occorrenza, dagli organi di vigilanza: rapporti di prova dei servizi di dosimetria, relazioni dell'Esperto in interventi di risanamento, comunicazioni ad ASL, ARPA e INL.
Il Laboratorio LATA affianca aziende e pubbliche amministrazioni in questo percorso con il servizio dedicato alla valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro, inquadrato dentro la più ampia valutazione dei rischi generali e specifici ai sensi del D.Lgs. 81/08. Mettere in relazione il radon con gli altri rischi — chimico, fisico, biologico — evita che diventi un adempimento isolato e consente al datore di lavoro di costruire un DVR coerente.
Per le organizzazioni che operano nel terziario e nell'edilizia direzionale esiste un'area di sovrapposizione con la qualità dell'aria indoor. Il radon rientra tra i parametri monitorati nei protocolli LEED, BREEAM e WELL per la certificazione della sostenibilità degli edifici, insieme ai composti organici volatili, alla formaldeide, alle polveri sottili.
Istituzioni scientifiche nazionali
Ministeri
Normativa
Agenzie regionali e Regioni
Riferimenti internazionali