Emissioni in atmosfera e sostanze pericolose: la scadenza di agosto 2026

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Il 28 agosto 2026 è la scadenza entro cui molti gestori di stabilimenti AUA e installazioni AIA in Lombardia devono trasmettere all'autorità competente la relazione tecnica aggiornata sulle alternative all'uso di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o estremamente preoccupanti utilizzate nei cicli produttivi da cui originano emissioni in atmosfera. L'obbligo è quinquennale, lo ha introdotto il comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 (inserito dal D.Lgs. 102/2020) e in Lombardia trova attuazione operativa attraverso la DGR XI/4837 del 7 giugno 2021. Le aziende che hanno presentato la prima relazione nell'ultimo quadrimestre del 2021 e che da allora non hanno modificato o rinnovato in modo sostanziale la propria autorizzazione hanno ora circa tre mesi per produrre il documento aggiornato.

Cosa prevede l'obbligo quinquennale

Il D.Lgs. 102/2020, entrato in vigore il 28 agosto 2020, ha modificato la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 introducendo il comma 7-bis all'art. 271. La logica del legislatore è chiara: limitare al massimo possibile, dal punto di vista tecnico e di esercizio, le emissioni di sostanze classificate cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione (frasi di rischio H340, H350, H360) e di quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata. Quando tecnicamente ed economicamente possibile, queste sostanze vanno sostituite.

Per dimostrare che la sostituzione viene valutata in modo serio e periodico, la norma impone ai gestori di trasmettere ogni cinque anni all'autorità competente una relazione che analizza la disponibilità di alternative, ne considera i rischi e ne esamina la fattibilità tecnico-economica. La prima scadenza nazionale è caduta il 28 agosto 2021. Chi ha rispettato quel termine e da allora non è incappato in modifiche sostanziali o rinnovi dell'autorizzazione si trova ora davanti alla seconda scadenza quinquennale: il 28 agosto 2026.

Chi è obbligato e chi resta fuori

L'obbligo riguarda i gestori di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (eventualmente in regime AUA) e delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a condizione che nei cicli produttivi da cui originano le emissioni vengano effettivamente utilizzate le sostanze classificate.

Restano fuori dall'obbligo i gestori i cui cicli emissivi non utilizzano queste sostanze, anche se gli stabilimenti rientrano nei regimi AUA o AIA. Sono escluse anche le attività ad emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 c. 1, come i laboratori di ricerca e sviluppo, anche quando inseriti in stabilimenti più ampi soggetti ad autorizzazione. Gli impianti in regime di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 c. 2-3 sono già a monte impossibilitati a utilizzare le sostanze classificate per via delle modifiche introdotte dallo stesso D.Lgs. 102/2020 al comma 4 dell'art. 272.

Esiste poi una casistica intermedia su cui vale la pena soffermarsi: cosa succede se nel quinquennio è cambiata la classificazione di una sostanza in uso. La norma prevede in quel caso un obbligo specifico, ovvero presentare una domanda di autorizzazione finalizzata all'adeguamento entro tre anni dalla modifica della classificazione. È un fronte che capita di trascurare e che vale la pena rivedere insieme alle schede di sicurezza aggiornate.

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Quali sostanze rientrano nella verifica

La DGR XI/4837 individua tre famiglie di sostanze su cui costruire la verifica. Le sostanze classificate H340 (mutagenicità in cellule germinali, categoria 1A/1B), H350 (cancerogenicità categoria 1A/1B) e H360 (tossicità riproduttiva categoria 1A/1B) ai sensi del Regolamento CLP. Le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, identificate secondo i criteri dell'Allegato XIII del Regolamento REACH come persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Esempi tipici: diossine, PCB, naftaleni policlorurati. Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 incluse nella Candidate List ECHA, che in molti casi rientrano già nelle categorie precedenti.

La verifica concreta parte dall'inventario delle materie prime e dalla lettura aggiornata delle schede di sicurezza (sezioni 2, 3 e 15 della SDS). Le classificazioni cambiano nel tempo, e una sostanza considerata fuori perimetro nel 2021 può oggi rientrare per effetto di nuove evidenze tossicologiche.

Le soglie di significatività e il peso dei dati analitici

La sola presenza di una sostanza classificata fra le materie prime non comporta automaticamente, in Lombardia, l'obbligo di approfondire l'analisi sostitutiva. La DGR XI/4837 ha definito infatti criteri operativi di significatività delle emissioni con soglie quantitative specifiche, ispirate alle soglie di rilevanza fissate negli allegati I e III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006. Si tratta di soglie di matrice regionale lombarda: in altre regioni, dove non esistono linee guida analoghe a quella lombarda, la “non significatività” tende a essere intesa come assenza della sostanza in emissione, e quindi la sola presenza, anche in quantità modesta, fa scattare l'obbligo di approfondimento.

I tre parametri di riferimento previsti dalla DGR Lombardia:

  • consumo riferito alla singola sostanza o miscela e all'intero stabilimento superiore a 10 kg/anno;
  • sommatoria del flusso di massa alle emissioni superiore a 10 g/h per i composti organici volatili (COV);
  • sommatoria del flusso di massa alle emissioni superiore a 5 g/h per le sostanze allo stato fisico solido (polveri).

Quando uno o più di questi valori vengono superati, l'analisi delle alternative tecniche ed economicamente sostenibili diventa il cuore della relazione. Quando invece i valori restano sotto soglia, la relazione documenta la non significatività e mette agli atti la valutazione, anche per le aziende escluse dall'obbligo di trasmissione che devono comunque tenere a disposizione la documentazione probatoria.

La significatività si calcola sui dati di campionamento delle emissioni del triennio 2023-2025. Qui la qualità del dato analitico diventa decisiva. Una relazione tecnicamente solida si appoggia su analisi delle emissioni in atmosfera eseguite con metodiche UNI, UNICHIM ed EPA, con un piano di campionamento coerente con le sostanze in esame e con i punti di emissione reali dello stabilimento. Dati frammentari o non confrontabili sono il primo motivo per cui le relazioni vengono restituite dalle autorità per integrazioni.

La trasmissione in Lombardia: PEC e autorità competenti

La relazione viene trasmessa via PEC alla Provincia competente o, per il territorio della Città Metropolitana di Milano, all'ente metropolitano, secondo le modalità definite dalla DGR XI/4837 e dal suo sub-allegato 1A, che contiene indicazioni operative ed esempi applicativi.

Il documento deve riportare il quadro completo: identificazione dello stabilimento e dell'autorizzazione in essere, inventario delle sostanze classificate utilizzate con relativi quantitativi annui, dati delle emissioni del triennio, calcolo della significatività e, sopra soglia, analisi delle alternative tecniche, valutazione dei rischi associati e considerazioni sulla fattibilità economica della sostituzione.

Le aziende sotto soglia non trasmettono la relazione ma devono mantenere agli atti la documentazione che attesta l'esito della verifica: schede di sicurezza aggiornate, registro consumi annui delle sostanze interessate, eventuali risultati analitici a supporto della non significatività.

Le conseguenze del mancato adempimento

Il mancato invio della relazione è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria. Al di là dell'aspetto sanzionatorio diretto, conseguenze meno immediate ma più rilevanti emergono in fase di rinnovo o riesame del provvedimento autorizzativo: l'assenza della relazione aggiornata è un punto che le autorità competenti rilevano regolarmente, con riflessi sui tempi e sull'esito del procedimento di autorizzazione ambientale.

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Come muoversi nei mesi che restano

Tre mesi sono pochi se si parte da zero, sono sufficienti se l'azienda ha mantenuto un controllo ordinato del proprio inventario di sostanze e dei dati di emissione. Le verifiche su cui concentrarsi:

  • aggiornamento dell'inventario delle materie prime e delle SDS, con verifica di eventuali variazioni di classificazione intervenute nel quinquennio;
  • ricostruzione dei consumi annui sostanza per sostanza, riferiti all'intero stabilimento;
  • recupero e organizzazione dei dati analitici delle emissioni del triennio 2023-2025, con attenzione alla copertura dei punti emissivi e alla coerenza dei metodi;
  • calcolo della significatività rispetto alle soglie;
  • redazione della relazione tecnica secondo lo schema della DGR XI/4837, integrata, sopra soglia, dall'analisi delle alternative.

La conduzione coordinata di queste verifiche è il punto in cui il dialogo tra laboratorio accreditato e consulenza ambientale in materia di emissioni fa la differenza. I dati analitici e l'impianto argomentativo della relazione devono raccontare la stessa storia, con lo stesso livello di dettaglio. Quando le due attività vengono affidate a soggetti scollegati il rischio è che la relazione non regga al primo controllo istruttorio.

Fonti e approfondimenti

Normativa nazionale

Normativa europea

Disciplina regionale (Lombardia)

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Autore LATA
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